Il titolare della farmacia è chiamato ad adempiere una serie di obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra questi vi è, innanzitutto, quello di nominare un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ossia una persona in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, che coordini un Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP). Può essere lui stesso oppure individuarlo tra i suoi collaboratori oppure incaricare un soggetto esterno con adeguate competenze oppure assumere egli stesso tale funzione (ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008).
In secondo luogo, il farmacista deve provvedere alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, redigendone il relativo documento di sintesi (DVR). Riguardo ai pericoli che caratterizzano le attività svolte in una farmacia, se ne possono individuare di diversa natura: rischio alimentare, elettrico, incendio, da rumore e da uso di sostanze tossiche/nocive.
A proposito del primo aspetto, in una farmacia è fondamentale prestare attenzione all’igiene e alla sicurezza degli alimenti, applicando un piano di autocontrollo e documentandone ogni fase attraverso un manuale HACCP. Quanto al rischio elettrico è necessario che il titolare metta in pratica un adeguato programma di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
I lavoratori dovranno essere in possesso degli Attestati HACCP e di quelli per la "FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI".
In merito al rischio incendio, invece, egli deve designare addetti al Primo Soccorso e Antincendio e accertarsi che vi siano mezzi antincendio (es. estintori, da controllare con frequenza semestrale). Rispetto al rischio rumore, il farmacista deve fornire appositi Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ai collaboratori.
Dovrà essere nominato il Rappresentante dei Lavoratori - R.L.S.
Infine, per la presenza di sostanze chimiche nocive, è importante che egli sia in possesso delle schede di sicurezza di tutte le sostanze e i preparati pericolosi, e vigili sul rispetto delle corrette procedure con l'adeguamento alle norme sulla SORVEGLIANZA SANITARIA e nomina del MEDICO COMPETENTE.
Il mancato adeguamento comporta sanzioni amministrative e penali sia per il titolare che per gli addetti inadempienti, sino alla sospensione dell’attività