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COORDINATORE SICUREZZA

Destinatari del Corso di Aggiornamento

Destinatari del Corso di Aggiornamento - SICUREZZA ALIMENTARE & LAVORO

  

Il corso è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE) che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi dell'ex d.lgs 494/96) e che devono assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV al D. Lgs. 81/08.

 

Organizzazione del Corso Interamente online

Organizzazione del Corso Interamente online - SICUREZZA ALIMENTARE & LAVORO

Il corso è organizzato dai Centri di Formazione professionale  FADSERVICE - CEDIFORM   

FADSERVICE e CEDIFORM  sono Enti di Formazione  federati di diretta emanazione di PMI  IITALIA Confederazione Italiana Piccole e Medie Imprese  riconosciuta   dal Ministero del Lavoro  codice identificativo DLICONF 43 e dal CNEL

DURATA: 40 ore - interamente online + verifica dell'apprendimento 

Scadenza attestato: 5 anni

 

Come frequentare e acquistare il corso

Come frequentare e acquistare il corso - SICUREZZA ALIMENTARE & LAVORO

Compila il modulo di iscrizione e sarai contattato da  un tutor per l'assistenza operativa

La procedura dall'iscrizione sino al rilascio dell'attestato è semplice e guidata sempre con  l'assistenza didattica ed informatica di un tutor

Riceverai l'attestato  entro 2 gg lavorativi dal superamento del test

Il costo del corso è di € 110,0ltre IVA

ISCRIVITI  

PAGA CON CARRELLO  utilizzerai il metodo PayPal che non prevede commissioni a tuo carico e rimborsa l'importo pagato, in caso di mancata fruizione del servizio : il pagamento può essere effettuato con carta di credito oppure con bonifico.

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Requisiti per divenire Coordinatore della sicurezza

Requisiti per divenire Coordinatore della sicurezza - SICUREZZA ALIMENTARE & LAVORO

FIGURA

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti), per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori (coordinatore per la progettazione, d’ora in avanti CSP) e in fase di realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, d’ora in avanti CSE).

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stessa persona o da persone diverse.

Essenzialmente, il CSP si coccupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

 

REQUISITI

Per poter ricoprire il ruolo di CSP o di CSE, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA

  • Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

OPPURE

  • Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al  decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

OPPURE

  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

 

FORMAZIONE SPECIFICA

In aggiunta ad uno dei requisiti di titolo di studio ed esperienza sopra indicati, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge. Sono esonerati coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

Per mantenere l’abilitazione, è necessario, inoltre, frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/08, art. 98 e Allegato XIV.

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  • 09-05-2025
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